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Manuale di Gestione del protocollo informatico, dei Documenti e dell'Archivio
Albo conferimenti benemerenze "Gelso d'Oro"
Assessori
Karolina Perkmann
Luigi Riccio
Patrizia Beretta
Giovanna Maria Amodio
Alberto Ferretti
Simone Sironi
Marco Natale Valtolina
Responsabili settori
TITOLO VII - GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA E CONTABILITA'
TITOLO VIIGESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA E CONTABILITA'
CAPO I
LA PROGRAMMAZIONE FINAZIARIA
Art. 79
Ordinamento
1. L'ordinamento della finanza del Comune è riservato alla legge.
2. Nell'ambito della finanza pubblica il Comune è titolare di autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e trasferite.
3. Il Comune è, altresì, titolare di potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, ed ha un proprio demanio e patrimonio.
Art. 80
Attività finanziaria del Comune
1. La finanza del Comune è costituita da:
imposte proprie;
addizionali e compartecipazioni ad imposte erariali e regionali;
tasse e diritti per servizi pubblici;
trasferimenti erariali;
trasferimenti regionali
altre entrate proprie anche di natura patrimoniale;
risorse per investimenti;
altre entrate stabilite per legge o regole.
2. I trasferimenti erariali devono garantire i servizi pubblici comunali indispensabili; le entrate fiscali finanziano i servizi pubblici ritenuti necessari per lo sviluppo della comunità ed integrano la contribuzione erariale per l'erogazione dei servizi pubblici indispensabili.
3. Nell'ambito delle facoltà concesse dalla legge il Comune istituisce, con deliberazione consiliare, imposte, tasse e tariffe, adeguando queste ultime con opportune differenziazioni e, per quanto possibile, al costo dei relativi servizi.
Art. 81
Autonomia finanziaria
1. Nell'ambito dell'autonomia finanziaria e di quanto previsto dall'articolo 37 del presente Statuto, riconosciuta dalla legge, il Comune determina l'entità, ovvero i criteri, circa la compartecipazione degli utenti alla copertura dei costi e dei servizi di cui lo stesso assicura lo svolgimento.
2. La determinazione delle tariffe, da effettuarsi in rapporto ai costi effettivi dei servizi, potrà provvedere sistemi di differenziazione in relazione alla capacità contributiva degli utenti.
3. Nel rispetto del vigente ordinamento, qualora dalla realizzazione di opere, interventi, ed attività possano derivare utilità particolari e differenziate a singoli, gruppi o categorie predeterminabili, potranno essere previste forme di contribuzione con esse concordate.
4. Le risorse necessarie alla realizzazione di opere, interventi o all'istituzione e gestione di servizi possono essere reperite anche mediante contribuzioni volontarie "una-tantum" o periodiche corrisposte dai cittadini. A tale fine possono essere promosse forme di consultazione della cittadinanza o di parte di essa, anche su iniziativa di gruppi organizzati, associazioni ed organismi di partecipazione.
5. Il regolamento degli istituti di partecipazione popolare e delle forme associative disciplinerà tali forme di consultazione nel rispetto del principio di vincolatività della dichiarazione di contribuzione resa dal cittadino.
6. Con deliberazione dell'organo competente viene determinata la misura minima delle risorse da reperire attraverso contribuzioni volontarie perché si faccia luogo alla realizzazione delle opere o interventi ed alla istituzione e gestione dei servizi.
Art. 82
Amministrazione dei beni comunali
1. Il Sindaco cura la tenuta di un esatto inventario dei beni demaniali e patrimoniali del Comune; esso viene rivisto periodicamente, alla fine di ogni esercizio finanziario. Dell'esattezza dell'inventario, delle successive aggiunte e modificazioni e della conservazione dei titoli, atti, carte e scritture relativi al patrimonio sono personalmente responsabili il Sindaco ed il Responsabile di Ragioneria.
2. I beni patrimoniali comunali non utilizzati direttamente per esigenze dell’ente e dei suoi servizi sono dati in locazione alle condizioni di mercato o di legge. Sui beni demaniali possono essere costituiti in capo a terzi diritti reali di godimento, di superficie o altro con canoni la cui tariffa è determinata dall’organo competente.
3. Le somme provenienti dall'alienazione di beni, da lasciti, donazioni, riscossioni di crediti o, comunque, da cespiti da investirsi a patrimonio, debbono essere impiegati in titoli nominativi dello Stato o nella estinzione di passività onerose o nel miglioramento del patrimonio.
4. Il Consiglio Comunale delibera l'accettazione ed il rifiuto di lasciti e di donazioni di beni, il cui valore superi i 500.000.000.=; altrimenti la deliberazione è di competenza della Giunta.
Art. 83
Contabilità comunale: il bilancio
1. L'ordinamento contabile del Comune è riservato alla Legge dello Stato.
2. La gestione finanziaria del Comune si svolge in base al bilancio annuale di previsione redatto in termini di competenza finanziaria, deliberato dal Consiglio Comunale entro il termine stabilito dalle norme in materia, osservando i principi dell’annualità, dell’unità, dell’universalità, dell'integrità, della veridicità, della pubblicità e del pareggio economico e finanziario.
3. Il bilancio e gli allegati prescritti dalla legge devono essere redatti in modo da consentire la lettura per programmi, da realizzare mediante l’illustrazione delle spese medesime in apposito quadro di sintesi e nella relazione previsionale e programmatica, con riferimento ad ogni singola funzione di spesa cui corrisponde un programma.
4. Gli impegni di spesa non possono essere assunti senza attestazione della relativa copertura finanziaria da parte del responsabile del servizio finanziario, senza tale impegno l'atto è nullo di diritto ai sensi del comma 5, articolo 55 della Legge 8.6.1990, n. 142.
Art. 84
Contabilità comunale: il rendiconto della gestione.
1. La rilevazione dei risultati di gestione è dimostrata dal rendiconto, comprendente il conto del bilancio, il conto economico e il conto del patrimonio.
2. Il rendiconto della gestione è deliberato dal Consiglio Comunale entro il 30 giugno dell'anno successivo.
3. La Giunta Comunale allega al rendiconto della gestione la relazione del Collegio dei Revisori di cui all’articolo 85 del presente Statuto ed una relazione illustrativa con cui esprime:
le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi realizzati ed ai costi sostenuti;
i criteri di valutazione del patrimonio e delle componenti economiche;
gli scostamenti rilevati rispetto alla previsione con le motivazioni causative degli scostamenti medesimi.
CAPO II
LA REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA
Art. 85
Collegio dei Revisori dei conti
1. Il Consiglio Comunale elegge, con voto limitato a due componenti, il Collegio dei Revisori composto da tre membri, scelti in conformità al disposto dell'articolo 57, della legge 8.6.1990, n.142.
2. I revisori durano in carica tre anni e sono rieleggibili per una sola volta. Non sono revocabili, salvo per inadempienza ed in particolare per la mancata presentazione della relazione alla proposta consiliare del rendiconto entro il termine previsto dall’articolo 105, comma 1, lettera d) del D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77.
3. Il Collegio dei Revisori dei Conti adempie alle funzioni ad esso attribuite dalla Legge e collabora con il Consiglio Comunale nella sua funzione di controllo e di indirizzo, secondo le modalità appresso indicate:
segnalando al Consiglio, in occasione della presentazione del bilancio di previsione, i contenuti dello stesso ritenuti meritevoli di particolare esame;
segnalando aspetti e situazioni della gestione economico finanziaria corrente capaci di incidere negativamente sul risultato dell'esercizio;
sottoponendo le proprie valutazioni sui risultati del controllo economico della gestione e formulando in base ad essi eventuali proposte;
partecipando collegialmente, con funzioni di relazione e consultive, alle adunanze del Consiglio Comunale relative alla approvazione del Bilancio e del Conto Consuntivo e nella persona del Presidente tutte le volte che lo stesso sarà invitato dal Sindaco, per riferire o dare pareri consultivi su particolari argomenti.
4. A tale fine i revisori hanno diritto di accesso agli atti e documenti dell'Ente.
5. Nella relazione di cui al comma 3, il Collegio dei Revisori esprime rilievi e proposte tendenti e conseguire la migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.
6. Il Consiglio Comunale può affidare al Collegio dei Revisori il compito di eseguire periodiche verifiche di cassa.
7. I Revisori, ove riscontrino gravi irregolarità nella gestione dell'Ente, ne riferiscono immediatamente al Consiglio.
8. I corrispettivi dovuti ai Revisori del Conto sono determinati dal Consiglio Comunale con la delibera di nomina sulla base dei limiti fissati dal Ministero dell’Interno di concerto con il Ministero del Tesoro.
Art. 86
Controllo economico interno della gestione
1. Al fine di integrare le informazioni acquisite ai sensi degli articoli 57, comma 6, della Legge 8 giugno 1990, n. 142 e 61, comma 2, dello statuto il Consiglio Comunale può:
a) affidare a singoli professionisti o società qualificate il compito di svolgere indagini in ordine all'efficienza, alla produttività ed alla economicità della gestione nonché in ordine alla efficacia della stessa;
b) costituire commissioni ad hoc per verificare l'efficacia e l'efficienza della gestione in determinati settori secondo parametri predeterminati.
CAPO III
APPALTI E CONTRATTI
Art. 87
Procedure negoziali
1. Il Comune provvede agli appalti di lavori, alle forniture di beni e servizi, agli acquisti ed alle vendite, alle permute, alle locazioni ed agli affitti, relativi alla propria attività istituzionale, con l'osservanza delle procedure stabilite dalla legge, dallo statuto e dal regolamento per la disciplina dei contratti.
2. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del Responsabile del procedimento di spesa, indicante:
a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
c) le modalità di scelta del contraente, ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle amministrazioni dello Stato ed i motivi che ne sono alla base.
3. Il Comune si attiene alle procedure previste dalla normativa della Comunità Economica Europea recepita o comunque vigente nell'ordinamento giuridico.
4. Per la stipulazione dei contratti interviene in rappresentanza del Comune, il dirigente o il responsabile di servizio competente.
CAPO IV
TESORERIA E CONCESSIONARIO DELLA RISCOSSIONE
Art. 88
Tesoreria e riscossione delle entrate
1. Il servizio di tesoreria è affidato dal Consiglio Comunale ad un istituto di credito che disponga di una sede operativa nel Comune, mediante gara a licitazione privata.
2. La concessione è regolata da apposita convenzione ed ha durata minima biennale e massima novennale, rinnovabile per non più di una volta.
3. Il Tesoriere effettua la riscossione delle entrate di pertinenza del Comune ed esegue il pagamento delle spese ordinarie mediante mandati di pagamento nei limiti dei rispettivi interventi stanziati in bilancio o dallo stesso anticipabili secondo le disposizioni stabilite dalla legge.
4. Per la riscossione delle entrate tributarie il Comune provvede a mezzo del concessionario della riscossione. Per le entrate patrimoniali ed assimilate la Giunta decide, secondo l'interesse dell'Ente, la forma di riscossione nell'ambito di quelle consentite dalle leggi vigenti.
5. Il regolamento di contabilità stabilisce le modalità relative al servizio di tesoreria ed ai servizi dell'ente che comportano maneggio di denaro, fissando norme idonee per disciplinare tali gestioni.
I TITOLI dello Statuto
TITOLO VIII - NORME TRANSITORIE E FINALI
TITOLO VII - GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA E CONTABILITA'
TITOLO VI - FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE TRA ENTI
TITOLO V - I SERVIZI PUBBLICI COMUNALI
TITOLO IV - ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE
TITOLO III - ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE POPOLARE
TITOLO II - GLI ORGANI ELETTIVI
TITOLO I - PRINCIPI GENERALI E ORDINAMENTO
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